Finanziamenti a stato di avanzamento lavori garantiti da ipoteca assimilabili a mutui
Secondo la Cassazione, per il tasso soglia antiusura si farà riferimento a quanto previsto ratione temporis per i mutui con garanzia reale
Con la pronuncia n. 22380/2019, la Cassazione è intervenuta sul complesso tema dell’individuazione del tasso soglia antiusura con riferimento ai contratti di finanziamento a stato di avanzamento lavori.
In tali ipotesi, un intermediario finanziario si impegna a erogare in maniera frazionata singole quote del finanziamento in relazione al progredire dei lavori: si realizza dunque una fattispecie negoziale di carattere consensuale e obbligatorio, che assolve principalmente una funzione creditizia. Frequentemente, la restituzione della somma oggetto di finanziamento viene assistita da una garanzia ipotecaria.
La fattispecie risulta strutturalmente differente rispetto alla stipulazione di un mutuo, contratto reale, a efficacia obbligatoria e unilaterale che si perfeziona soltanto con la consegna
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