Riproporzionamento esaustivo per la retribuzione dei lavoratori part time
Se si applicasse invece il criterio del «peso effettivo orario» il trattamento sarebbe contrario al principio di non discriminazione
Nel nostro ordinamento il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno che svolgono mansioni assimilabili è sancito dall’art. 7 del DLgs. 81/2015 il quale, ribadendo quanto già previsto dalla previgente normativa di cui all’art. 4 del DLgs. 61/2000, afferma che “1. Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento. 2. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. I contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di
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