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LAVORO & PREVIDENZA

Riproporzionamento esaustivo per la retribuzione dei lavoratori part time

Se si applicasse invece il criterio del «peso effettivo orario» il trattamento sarebbe contrario al principio di non discriminazione

/ Marco BERNABEO

Mercoledì, 25 settembre 2019

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Nel nostro ordinamento il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno che svolgono mansioni assimilabili è sancito dall’art. 7 del DLgs. 81/2015 il quale, ribadendo quanto già previsto dalla previgente normativa di cui all’art. 4 del DLgs. 61/2000, afferma che “1. Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento. 2. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. I contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di

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