Servizi di sicurezza aeroportuale tra i servizi pubblici essenziali
La Cassazione, con la sentenza n. 24633 depositata ieri, ha affermato che l’attività riguardante i controlli di sicurezza funzionali al trasporto aereo rientra nei servizi aeroportuali e, quindi, nell’ambito dei servizi pubblici essenziali di cui all’art. 1 della L. 146/90, contenente le norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
In riferimento a tale specifico servizio, soggetto alla predetta disciplina di regolamentazione dello sciopero, non si applicano invece le procedure di raffreddamento e conciliazione, nei termini previsti dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili del trasporto aereo.
Nel caso di specie la società datrice di lavoro svolgeva all’interno di un aeroporto i servizi di sicurezza consistenti nel controllo degli accessi ai varchi dell’area cargo, della radiogenatura delle spedizioni di merci in transito e di servizi di sottobordo.
La stessa, preso atto che non risultava proclamata alcuna azione di sciopero in relazione al settore del trasporto aereo, aveva dapprima diramato un’informativa in tal senso, invitando il personale interessato a non partecipare a uno sciopero indetto da Filmcams-CGIL in quanto relativo alla vigilanza privata e, successivamente, aveva irrogato una sanzione disciplinare, per assenza ingiustificata, ad alcuni dipendenti – operatori all’interno dell’aeroporto per la vigilanza e sicurezza delle merci – che avevano invece aderito allo sciopero.
La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla società avverso la sentenza di secondo grado che aveva ritenuto antisindacale la condotta appena descritta, in quanto lo sciopero in questione non era stato indetto nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 146/90.
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