Alloggio di servizio al lavoratore solo se svolge attività di portierato
Se viene prestato unicamente servizio di pulizia, è legittimo il contratto di comodato gratuito a uso abitazione stipulato tra condominio e dipendente
Solo il portiere di uno stabile condominiale ha diritto a godere di un alloggio di servizio, ed è tale chi presta la propria opera per la vigilanza, la custodia e, eventualmente, la pulizia degli stabili. Non può invece qualificarsi come portiere il lavoratore che, con rapporto continuativo, presti principalmente la propria opera per la pulizia dell’androne, delle scale e degli accessori, con esclusione del servizio di vigilanza e custodia.
Tale principio, affermato con la sentenza della Cassazione n. 801/70, è stato da ultimo ribadito con la più recente pronuncia n. 24970/2019, riguardante il caso di un condominio che aveva concesso a una lavoratrice inquadrata nel livello B5 del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati un immobile di proprietà comune mediante la stipula di ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41