Niente IVA per l’accisa non oggetto di rivalsa
L’esenzione dall’accisa è ammessa solo per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e autoconsumata
Deve riconoscersi l’esenzione dall’accisa sull’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili unicamente alla società consortile che produce l’energia, nei limiti del consumo dalla stessa praticato e non anche nelle ipotesi in cui tale società la cede a distinti soggetti giuridici quali sono i consorziati.
L’accisa non rivalsata sul cessionario, inoltre, non rientra nella base imponibile IVA.
Tali principi di diritto sono stati espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26145/2019.
Nel caso di specie una società consortile aveva prodotto energia elettrica da fonti rinnovabili e la aveva ceduta alle imprese consorziate senza versare le accise, ritenendo di agire in regime di esenzione ex art. 52, comma 3, lett. b) del DLgs. 504/95 (TUA).
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