Preferita la composizione mista per l’organismo di vigilanza
Con la presenza di soggetti dell’ente ed esterni possibile un equilibrio tra le diverse esigenze di indipendenza e di conoscenza dei meccanismi operativi
A differenza del DLgs. 231/2001, che si limita a indicare (art. 6 lett. b) un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, la dottrina fornisce alcuni elementi utili a definire la composizione e i requisiti dell’OdV e le possibili soluzioni circa la sua composizione. In particolare, sono ipotizzate le soluzioni di un organismo a composizione monocratica o collegiale, di utilizzo di funzioni esistenti e della partecipazione di soggetti interni/esterni all’ente. Giova a questo proposito richiamare il manuale “Modello organizzativo DLgs. 231/2001 e Organismo di Vigilanza” predisposto dal Gruppo multidisciplinare dell’ODCEC di Torino sul sistema dei controlli e DLgs. 231.
Va innanzitutto ricordato il necessario criterio di proporzionalità ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41