Lo spedizioniere non è responsabile dell’aliquota IVA sui beni importati
L’errore è imputabile esclusivamente all’importatore che è a conoscenza dei presupposti per applicare l’aliquota ridotta
L’indicazione di un’aliquota IVA ridotta nella dichiarazione doganale, sulla base di presupposti errati, è una violazione imputabile al solo importatore e non anche al rappresentate indiretto (lo spedizioniere doganale o il CAD).
Lo ha sancito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29195 del 12 novembre 2019, in riferimento all’importazione di pannelli solari per i quali era stata indebitamente applicata in Dogana l’aliquota IVA del 10%.
Ai sensi del n. 127-sexies allegato alla Tabella A, parte III, del DPR 633/72, l’aliquota ridotta non può essere applicata nella fase finale di commercializzazione del bene, essendo la norma in questione relativa ai soli beni “forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies ...
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