Associazioni di professionisti senza obbligo assicurativo INAIL
La Cassazione ha ribadito che la normativa vigente, come per il libero professionista, non contempla l’assoggettamento per gli studi associati
La Cassazione, nella sentenza n. 30428 pubblicata ieri, torna a pronunciarsi sull’applicabilità della tutela infortunistica INAIL ai liberi professionisti ribadendo il proprio prevalente indirizzo.
Si ricorda come sussista l’obbligo assicurativo INAIL in presenza di requisiti oggettivi, ossia le attività rischiose previste dall’art. 1 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico sull’assicurazione obbligatoria e sulle malattie professionali) e soggettivi, ossia i soggetti assicurati richiamati nell’art. 4 del DPR 1124/1965.
In altri termini, sono tutelati dall’Istituto tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori. Sono, inoltre, inclusi espressamente
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