Esenzione da ritenuta solo per i finanziamenti a medio lungo termine
A questi fini, la durata contrattuale del prestito deve essere superiore a diciotto mesi
Con l’obiettivo di favorire l’accesso al credito da parte degli operatori, il comma 5-bis dell’art. 26 del DPR 600/73, in deroga al generale disposto del comma 5 del medesimo articolo, prevede un regime di esenzione da ritenuta con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da finanziamenti a medio lungo termine erogati alle imprese da determinati soggetti, fra i quali gli enti creditizi europei.
In merito, si osserva che una delle stringenti condizioni richieste dalla norma riguarda la durata contrattuale del finanziamento che deve essere di medio o lungo termine, cioè superiore a diciotto mesi. Ciò, in analogia a quanto previsto dall’art. 15 del DPR 601/73, ai fini dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 76
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