Autotutela in aumento anche in assenza di elementi sopravvenuti
La Cassazione, di contro, richiede la pendenza dei termini decadenziali dal potere di accertamento e il rispetto del giudicato
È consentito all’Amministrazione finanziaria adottare in via di autotutela sostitutiva atti modificativi di precedenti statuizioni favorevoli al contribuente risultate erronee, anche in caso di assenza di elementi sopravvenuti, a condizione che vi sia la pendenza dei termini decadenziali del potere di accertamento e salvo l’eventuale rispetto del giudicato ormai formatosi. A stabilirlo, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31467, depositata ieri.
Praticamente, con questa pronuncia si può decretare la vera e propria fine del principio di unicità dell’accertamento: nemmeno serve più denominare l’avviso come parziale, tanto è in sostanza ammessa l’autotutela sostitutiva modificando in aumento il primo accertamento, senza che debbano essere presenti i requisiti
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