Estinzione dell’obbligazione diversa dal pagamento con effetti IVA
La Cassazione ha affermato l’obbligo di fatturazione in caso di forme satisfattive di estinzione
L’art. 6 comma 3 del DPR 633/72 stabilisce che le prestazioni di servizi, soggette ad IVA, si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto verificato il momento di effettuazione, ai fini IVA, per le prestazioni di servizi anche al ricorrere di forme di estinzione dell’obbligazione di natura satisfattiva diverse dal pagamento, con conseguente obbligo di emissione della fattura una volta verificatasi l’estinzione del credito.
Oltre all’adempimento (nella più parte dei casi realizzato mediante pagamento del corrispettivo), le altre forme satisfattive di estinzione delle obbligazioni sono rappresentate dalla compensazione, dalla confusione e dalla prestazione in luogo dell’adempimento.
In riferimento ...
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