Non serve impugnare i bilanci successivi a quello già contestato
Il Tribunale di Milano conferma un orientamento che vede contrapposto il Tribunale di Napoli
In vista delle prossime assemblee di approvazione dei bilanci, appaiono di sicuro interesse le precisazioni fornite dalla sentenza n. 8138/2019 del Tribunale di Milano sull’art. 2434-bis comma 1 c.c., muovendosi nel solco della ricostruzione prevalente ma non uniforme.
Ai sensi del citato articolo, “le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo”. Si tratta di una disciplina speciale che presenta lo scopo di dare certezza e stabilità alla delibera di approvazione del bilancio, per evitare impugnazioni strumentali o volte a riaprire discussioni su situazioni esaurite, e, quindi, che la funzione giurisdizionale,
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