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Riciclaggio anche senza condanna per il reato presupposto

/ REDAZIONE

Venerdì, 31 gennaio 2020

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La Cassazione, nella sentenza n. 3788/2020, ha ribadito che, rispetto alla fattispecie di riciclaggio, non è necessario che il delitto presupposto risulti accertato giudizialmente.

Pertanto, ai fini della configurabilità del reato è sufficiente che:
- lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti e interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile;
- il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo;
- il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza.

Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, quindi, non si richiede l’accertamento giudiziale del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell’esatta tipologia di esso, essendo sufficiente che sia raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute.

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