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NOTIZIE IN BREVE

Dati dei fringe benefit e delle stock option da comunicare all’INPS entro il 20 febbraio

/ REDAZIONE

Martedì, 11 febbraio 2020

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L’INPS, con il messaggio n. 471/2020, fornisce ai datori di lavoro le istruzioni da seguire, nonché il termine da rispettare, ai fini della trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati, a titolo di fringe benefit e stock option, ai lavoratori dipendenti cessati dal servizio nel corso del 2019.

Si ricorda che in base al principio di “onnicomprensività” dell’art. 51 comma 1 del TUIR, costituiscono redditi di lavoro dipendente non solo le somme in denaro, ma anche i vantaggi accessori come i fringe benefit e le stock option.
Ciò premesso, l’Istituto è tenuto, in qualità di sostituto d’imposta, ad effettuare le operazioni di conguaglio fiscale di fine anno e a trasmettere le relative Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate.

Ai fini di permettere all’INPS di effettuare tali adempimenti, i datori di lavoro sopra indicati dovranno inviare telematicamente tali dati entro e non oltre il 20 febbraio 2020, accedendo nella sezione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile nel seguente percorso: “Servizi on line”, “Aziende, consulenti e professionisti”, “Servizi per le aziende e consulenti”.

All’interno della sezione sarà possibile scegliere tra: acquisizione di una singola comunicazione; gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza; invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti; ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che le aziende intendono inviare; visualizzazione del manuale di istruzioni.

In caso di mancato rispetto del termine, le somme non potranno essere inserite nel conguaglio fiscale di fine anno, ma saranno oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

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