Sequestro preventivo della carta reddito di cittadinanza se lo status di disoccupato è falso
Con la sentenza n. 5290 depositata ieri, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale, ai sensi dell’art. 7 del DL 4/2019, conv. L. 26/2019, il sequestro preventivo della carta reddito di cittadinanza, nel caso di false indicazioni od omissioni di informazioni dovute, anche parziali, da parte del richiedente, può essere disposto anche indipendentemente dall’accertamento dell’effettiva sussistenza delle condizioni per l’ammissione del beneficio.
Nel caso di specie, due coniugi in concorso tra loro avevano dichiarato il falso attestando lo stato di disoccupazione di entrambi, mentre il marito era stato sorpreso dai carabinieri nello svolgimento di attività lavorativa.
L’art. 7, commi 1-4 del DL 4/2019, nello specifico, dispone:
- la reclusione da 2 a 6 anni per chi, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, renda o utilizzi dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero ometta informazioni dovute;
- la reclusione da uno a 3 anni in caso di omessa comunicazione delle variazioni di reddito o del patrimonio (anche nel caso in cui provengano da attività irregolari), nonché di altre informazioni rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio.
Queste fattispecie si configurano come reati di condotta e di pericolo, in quanto dirette a tutelare l’amministrazione contro mendaci e omissioni circa l’effettiva situazione patrimoniale e reddituale da parte dei soggetti che intendono accedere o già hanno acceduto al reddito di cittadinanza.
Tale disciplina, secondo la Suprema Corte “è correlata al “«principio antielusivo», che [...] s’incardina sulla capacità contributiva ai sensi dell’art. 53 Costituzione, la cui ratio risponde al più generale principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.; per cui la punibilità del reato di condotta si rapporta, bene oltre il pericolo di profitto ingiusto, al dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico. Tale essendo la ratio delle due fattispecie incriminatrici dell’art. 7 del DL 4/2019, deve ritenersi che le stesse trovino applicazione indipendentemente dall’accertamento dell’effettiva sussistenza delle condizioni per l’ammissione al beneficio e, in particolare, del superamento delle soglie di legge”.
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