Cessazione dell’attività assicurata da comunicare entro 30 giorni
La comunicazione deve essere effettuata se non vi è più personale soggetto all’obbligo assicurativo
L’obbligo di comunicare all’INAIL la cessazione definitiva delle attività assicurate è posto dall’art. 12 comma 3 del Testo unico approvato con DPR n. 1124/65.
La citata disposizione prevede, appunto, che i datori di lavoro debbono denunciare all’Istituto assicuratore la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quando essa si è verificata.
Benché si tratti di una comunicazione piuttosto semplice, in realtà la valutazione circa la cessazione totale dell’attività assicurabile deve essere attentamente valutata.
In primis, essa deve essere tenuta ovviamente distinta dalla comunicazione riguardante la fine di ciascuna lavorazione; cessare una voce di rischio significa comunicare che una lavorazione tra quelle assicurate è terminata, senza che ciò ...
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