ACCEDI
Sabato, 7 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Cessazione dell’attività assicurata da comunicare entro 30 giorni

La comunicazione deve essere effettuata se non vi è più personale soggetto all’obbligo assicurativo

/ Fabrizio VAZIO

Giovedì, 13 febbraio 2020

x
STAMPA

download PDF download PDF

L’obbligo di comunicare all’INAIL la cessazione definitiva delle attività assicurate è posto dall’art. 12 comma 3 del Testo unico approvato con DPR n. 1124/65.
La citata disposizione prevede, appunto, che i datori di lavoro debbono denunciare all’Istituto assicuratore la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quando essa si è verificata.

Benché si tratti di una comunicazione piuttosto semplice, in realtà la valutazione circa la cessazione totale dell’attività assicurabile deve essere attentamente valutata.
In primis, essa deve essere tenuta ovviamente distinta dalla comunicazione riguardante la fine di ciascuna lavorazione; cessare una voce di rischio significa comunicare che una lavorazione tra quelle assicurate è terminata, senza che ciò ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU