Avvisi di liquidazione da motivare adeguatamente a pena di nullità
Deve essere consentita al contribuente la valutazione sull’opportunità di prestare acquiescenza o di procedere con il ricorso
La motivazione degli atti tributari non può limitarsi a una mera enunciazione di principio che non consenta l’intelligibilità delle ragioni sottese alle azioni dell’Amministrazione finanziaria; in assenza di una specifica e adeguata motivazione, infatti, è preclusa al contribuente la congrua valutazione circa l’opportunità di prestare acquiescenza o di procedere con il ricorso, con la conseguenza che l’avviso in questione deve essere annullato per violazione dell’art. 7 della L. 212/2000.
È questo l’importante principio che emerge dalla lettura della sentenza n. 4070 della Cassazione, depositata ieri, che si allinea e rafforza quanto già di recente affermato, sempre dalla Suprema Corte, con la pronuncia n. 19990/2019.
La controversia concerneva due avvisi di ...
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