IVA per servizi infragruppo indetraibile se non è provata l’inerenza dei costi
La Cassazione si rifà a un concetto di inerenza «quantitativo» e «utilitaristico», mutuato dalla disciplina delle imposte dirette
L’IVA assolta in reverse charge dal soggetto passivo residente sui costi per servizi infragruppo resi da soggetti esteri è indetraibile, laddove non sia provata l’inerenza degli stessi.
Sebbene non sia contestata la regolare effettuazione dell’inversione contabile, e la neutralità delle operazioni, “la mancanza dei presupposti sostanziali, relativamente alla prova dell’effettività ed inerenza dei costi, ove accertata, renderebbe indetraibile l’IVA ad essi relativa”.
A queste conclusioni perviene la Cassazione nella sentenza n. 3599 del 13 febbraio 2020, la cui decisione – a conferma di quella del giudice di seconde cure – si basa sulla considerazione che non sia stato sufficientemente assolto l’onere probatorio in ordine a costi per servizi prestati
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