Revocabili le deleghe all’amministratore impreparato nella sicurezza sul lavoro
La Cassazione, nell’ordinanza n. 4954 depositata ieri, ha precisato che è legittima la revoca delle deleghe conferite all’amministratore che risulti poi non adeguatamente preparato rispetto alle esigenze derivanti dall’evoluzione della tecnologia e dalla sempre crescente complessità della normativa in materia di sicurezza sul lavoro; circostanze che rendono legittima una redistribuzione degli incarichi inerenti all’organo gestorio.
Si ricorda che, nelle società di capitali, la revoca delle deleghe conferite all’amministratore delegato, decisa dal CdA, deve essere assistita da giusta causa, sussistendo, in caso contrario, il diritto del revocato al risarcimento dei danni eventualmente patiti.
Ciò in applicazione analogica dell’art. 2383 comma 3 c.c., in tema di revoca degli amministratori da parte dell’assemblea; norma di cui ricorre la stessa ratio, in base alla quale, pur nella libertà di conseguimento degli interessi e degli obiettivi sociali, occorre, in assenza di giusta causa, tenere conto del sacrificio economico e sociale patito dall’amministratore revocato, tanto più quando le deleghe comportino un’attività amministrativa a termine, impegnativa e remunerata, suscettibile di valutazioni e considerazioni professionali in un ambito riconducibile al “mercato dei manager” (cfr. Cass. n. 7587/2016).
Non può ritenersi giusta causa di revoca dell’amministratore di società la mera ricorrenza di esigenze di auto-organizzazione della struttura societaria, ove la stessa non sia motivata da circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto e tali da elidere l’affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e capacità dell’amministratore (cfr. Cass. n. 18182/2019).
A fronte di ciò, peraltro, deve considerarsi esistente la giusta causa di revoca quando viene in rilievo non già la mera esigenza organizzativa della società, ma la necessità di una profonda ristrutturazione dell’organico e delle funzioni specialistiche – specie nel campo della tecnologia e della normativa di sicurezza sul lavoro – che implicitamente cancella l’affidamento inizialmente riposto sulle attitudini dell’amministratore revocato, senza che ciò debba necessariamente manifestarsi in condotte di inadempimento da ascrivergli (cfr. Cass. n. 23381/2013).
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