La cessione di quote a familiari in corso di verifica non è necessariamente reato
La Cassazione, nella sentenza n. 6926/2020, ha precisato che, in caso di trasferimento di quote in ambito familiare con trasferimento del relativo corrispettivo, per quanto la sequenza cronologica deponga per una destinazione del comportamento negoziale al progressivo svuotamento del patrimonio, nella prospettiva delle ormai imminenti azioni esecutive dell’Erario che da tempo aveva iniziato le operazioni di verifica, deve tuttavia ribadirsi che l’idoneità degli atti a eludere l’esecuzione esattoriale non può ritenersi di per sé sufficiente a riconoscere sia la natura ingannatoria o artificiosa degli stessi, sia l’esistenza del dolo specifico richiesto dall’art. 11 del DLgs. 74/2000; occorrendo, a tali fini, operare adeguate verifiche sul carattere effettivo e/o aderente ai valori di mercato del prezzo, sulla eventuale compiacenza delle controparti negoziali, sulle vicende societarie e, quindi, sull’esercizio in concreto dei diritti del socio.
La fattispecie ex art. 11 del DLgs. 74/2000, infatti, distingue chiaramente due diverse condotte: l’alienazione simulata e gli atti fraudolenti. L’alienazione è simulata quando è finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da quella reale quando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa) all’effettiva volontà dei contraenti. Se, invece, il trasferimento del bene è effettivo, la condotta non può concretizzare l’atto simulato, ma deve essere valutata esclusivamente quale possibile atto fraudolento.
Atti fraudolenti sono tutti quei comportamenti che, quand’anche formalmente leciti, sono tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio, dovendosi cioè ravvisare l’esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione. Ai fini della configurabilità del reato, non è sufficiente la semplice idoneità dell’atto a ostacolare l’azione di recupero del bene da parte dell’Erario, essendo invece necessario il compimento di atti che, nell’essere diretti a questo fine, si caratterizzino per la loro natura simulatoria o fraudolenta.
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