Retribuito il lavoratore impossibilitato a recarsi a lavoro a causa dell’ordinanza per il coronavirus
A seguito del propagarsi del virus COVID-19 (c.d. coronavirus) sono stati emanati il DL 6/2020 e il DPCM 23 febbraio 2020 attraverso i quali si affida alle autorità competenti il potere di adottare le misure necessarie a contenerne la diffusione.
Tra queste figurano il divieto di allontanamento dai Comuni interessati, nonché di accesso al loro interno, l’applicazione delle misure di quarantena per le persone che abbiano avuto stretti contatti con persone risultate infette, chiusura delle attività commerciali, sospensione delle attività lavorative per le imprese (escluse quelle che erogano servizi essenziali).
L’applicazione di tali misure comporta delle conseguenze sulla gestione del rapporto di lavoro, che sono state analizzate con l’approfondimento del 24 febbraio della Fondazione studi Consulenti del lavoro.
Ad esempio, il lavoratore matura ugualmente la retribuzione qualora sia costretto a rimanere a casa da un’ordinanza, in quanto l’assenza dal lavoro è determinata da fattori esterni alla sua volontà. In questi casi, laddove la tipologia di prestazione lo consente, è possibile adottare il lavoro agile senza l’accordo individuale (art. 3 del DPCM 23 febbraio 2020).
Il diritto alla retribuzione rimane anche nei casi in cui è l’azienda ad essere interessata dal provvedimento di sospensione dell’attività.
Tale previsione viene applicata anche per il lavoratore che, per propria volontà, decide di attuare un periodo di quarantena “volontaria”. Secondo l’approfondimento infatti tale comportamento risponde alle prescrizioni del DL 6/2020 e pertanto disciplinato come per le assenze sopra esposte.
Discorso diverso per i lavoratori obbligati a sottoporsi al periodo di quarantena; l’assenza viene tutelata come malattia, secondo quanto previsto dalla legge e dai CCNL. Non viene invece tutelata l’assenza del lavoratore per paura di contagio, che rimane ingiustificabile: in tal caso possono essere comminate sanzioni disciplinari ex art. 7 della L. 300/1970.
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