Agevolazioni dei manager neo-residenti e impatriati con piani di incentivazione
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 78 di ieri, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dei regimi dei neo-residenti ex art. 24-bis del TUIR e dei c.d. impatriati ex art. 16 del DLgs. 147/2015 in caso di retribuzione derivante da piani di incentivazione monetari e azionari, alla luce delle problematiche connesse alla mobilità internazionale dei manager che si trasferiscono in Italia per svolgere attività lavorativa alle dipendenze di una società italiana.
In merito al regime dei neo-residenti, applicabile ai redditi prodotti all’estero individuati in base alla lettura “a specchio” dell’art. 23 del TUIR, l’Agenzia segnala che, in presenza dei requisiti per l’accesso all’agevolazione, la retribuzione monetaria scaturente dal piano monetario va assoggettata a ritenuta alla fonte solo per la quota parte riferibile all’attività lavorativa svolta in Italia, dal momento che la quota parte relativa alla prestazione svolta all’estero è da considerarsi prodotta all’estero e, come tale, soggetta ad imposizione sostitutiva ex art. 24-bis del TUIR; analoghe conclusioni valgono per il reddito di lavoro dipendente determinato dal valore delle azioni assegnate ai manager in ragione del piano azionario.
A tali fini, il reddito prodotto all’estero è individuato con riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante il quale la prestazione lavorativa è stata esercitata all’estero e il numero totale dei giorni necessari ad acquisire il diritto a ricevere le azioni, ovvero la retribuzione monetaria (cfr. par. 12.14 del Commentario all’art. 15 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni); al riguardo, l’Agenzia precisa che il numero dei giorni indicati al numeratore e al denominatore del rapporto va assunto secondo criteri omogenei (ad esempio, in entrambi i casi, al netto delle festività, week end e ferie).
Per quanto riguarda il regime degli impatriati, il quale ha invece ad oggetto i redditi prodotti in Italia, l’Agenzia delle Entrate precisa che il beneficio fiscale previsto dall’art. 16 del DLgs. 147/2015 si applica alla parte di retribuzione variabile, di cui ai piani di incentivazione in esame, riferibile all’attività lavorativa prestata in Italia. Diversamente, la retribuzione variabile riferibile all’attività di lavoro svolta all’estero è soggetta a ritenuta alla fonte, con fruizione del credito d’imposta disciplinato dall’art. 165 del TUIR, ove ricorrano i presupposti.
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