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Titoli di accesso nominativi rivendibili al prezzo nominale senza maggiorazioni

/ REDAZIONE

Martedì, 3 marzo 2020

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Con la risposta a interpello n. 83, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alle operazioni di rimessa in vendita di titoli di accesso nominativi a eventi spettacolistici.
Si ricorda che, dal 1° luglio 2019, per contrastare il fenomeno del secondary ticketing, i titoli di accesso per attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori, salvo eccezioni, devono indicare nome e cognome del fruitore (art. 1 commi 545-bis e ss. della L. 232/2016).

I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell’evento consentono di variare l’intestazione nominativa dei titoli, nonché di rimetterli in vendita al “prezzo nominale”, nel rispetto di quanto disposto dal provv. Agenzia delle Entrate n. 223774/2019.

Il caso esaminato con la risposta n. 83/2020 riguarda una società intermediaria nella vendita di biglietti (per spettacoli teatrali, sportivi, ecc.) la quale chiede di sapere se, stante il richiamo al “prezzo nominale”, un biglietto originariamente acquistato con “tipo titolo” “intero” possa essere rivenduto a clienti aventi diritto a riduzioni (es. anziani) e viceversa.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia, in caso di biglietti rimessi in vendita, il valore del titolo destinato al nuovo acquirente non può essere superiore al valore nominale del “tipo titolo” acquistabile da quest’ultimo, da intendersi come “prezzo di vendita stabilito a suo tempo dall’organizzatore per i titoli del medesimo tipo”.

Pertanto, un posto venduto a un minore a prezzo ridotto (es. “under 12”) può essere rivenduto a un adulto a prezzo intero, ossia al valore nominale di un titolo della medesima categoria (“intero”), senza maggiorazioni.
Resta ferma la possibilità, per i box office autorizzati, i siti di rivendita primaria o i siti ufficiali dell’evento, di addebitare il costo per la pratica di intermediazione.

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