Pronto il codice per l’utilizzo in compensazione del tax credit acquisto di prodotti riciclati
Con la risoluzione n. 12 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7065” per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per la riduzione dell’impatto ambientale degli imballaggi.
L’art. 1 comma 73 della L. 145/2018 riconosce alle imprese, per gli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta, alle condizioni indicate, pari al 36% delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Con il DM 14 dicembre 2021 sono poi state dettate le disposizioni applicative: per la fruizione del bonus, il modello F24 va presentato a decorrere dalla data indicata nella comunicazione all’impresa del riconoscimento del credito da parte del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, che comunica all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti ammessi e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.
Come detto, per consentire l’utilizzo in compensazione dell’agevolazione tramite F24, la ris. n. 12 di ieri ha istituito il codice tributo “7065”, denominato “credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
Nel modello F24, il codice va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
L’Agenzia, in fase di elaborazione degli F24 presentati, verifica che i contribuenti siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero e che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello.
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