Grave irregolarità limitarsi a cercare un finanziatore quando la crisi è conclamata
Il Tribunale di Milano, nel provvedimento dello scorso 18 ottobre, ha precisato che, ove la società versi in uno stato di vera e propria crisi – non essendo in grado di far fronte alle rilevanti obbligazioni contratte in passato ma solo ai costi correnti – la mera ricerca di finanziatori interessati all’acquisto delle azioni e la mera valutazione della possibilità di cessione di alcune attività rientranti nel patrimonio della società risultano condotte di per sé non in linea con i doveri gestori oggi precisati dal nuovo art. 2086 c.c. (come integrato dal DLgs. 14/2019).
Tale condotta, risolvendosi nella negazione dell’obbligo di verificare puntualmente la sostenibilità dell’impresa sociale nella sua prospettiva complessiva e non solo corrente, nonché dell’obbligo di attivare al più presto i necessari rimedi, risulta configurabile quale grave irregolarità palesemente foriera di pregiudizio – oltre che per gli interessi dei creditori – per la società, le cui prospettive di ordinata uscita dalla crisi ne risultano compromesse in modo rilevante.
Ricorrono, quindi, i presupposti ex art. 2409 c.c. per l’adozione – senza necessità di procedere a ispezione – del provvedimento di revoca dell’organo amministrativo e di nomina di un amministratore giudiziario.
Misure che sono da reputare le uniche in grado di consentire il superamento della pregiudizievole inerzia rispetto alle verifiche in tema di continuità aziendale e rispetto alla tempestiva adozione dei necessari rimedi.
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