Durante l’apprendistato si applicano le sanzioni per il licenziamento illegittimo
Vietato il recesso «ante tempus» nell’apprendistato nel periodo di formazione
L’apprendistato è un contratto finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. La sua funzione è, in altri termini, quella di adeguare la professionalità del lavoratore alle esigenze del mercato del lavoro, oltre a favorire l’occupazione delle giovani generazioni. Non a caso, il datore di lavoro è tenuto sia a erogare la retribuzione, sia a fornire, direttamente o grazie a soggetti terzi: la professionalità e le competenze necessarie per lo svolgimento di un determinato mestiere; la formazione necessaria per conseguire un titolo di studio; esperienze utili per il conseguimento di titoli di studio universitari o di alta formazione.
Per ognuno di questi tre obiettivi è prevista una distinta tipologia di apprendistato (professionalizzante; per la qualifica e il diploma
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