Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà fruibile con le operazioni mensili di conguaglio
Con il messaggio n. 1750/2020, pubblicato ieri, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per le imprese destinatarie dei decreti di ammissione allo sgravio contributivo di cui all’art. 6 comma 4 del DL 510/96, i cui periodi di solidarietà si siano conclusi entro il 31 ottobre 2019.
Si ricorda che l’agevolazione in argomento – concedibile in presenza di un contratto di solidarietà ai sensi dell’abrogato art. 1 del DL 726/84 e dell’art. 21 del DLgs. 148/2015 – consiste in una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato dall’abbattimento dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.
La fruizione dello sgravio contributivo dovrà avvenire mediante le operazioni mensili di conguaglio con il sistema UniEmens.
Sul punto, nel messaggio in esame si precisa che l’azienda, una volta in possesso del codice 1W attribuito dalla competente sede territoriale dell’INPS, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, i seguenti elementi:
- nell’elemento “CausaleACredito”, inseriranno il codice causale già in uso “L943”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 (L. 863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2018”;
- nell’elemento “ImportoACredito”, indicheranno il relativo importo.
Le operazioni mensili di conguaglio con il sistema UniEmens dovranno essere effettuate entro il 16 luglio 2020.
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