Revocabile il manager che gestisce la società senza trasparenza
Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 1983/2020, ha precisato che l’emersione di contenzioso con i dipendenti generato dalla gestione dei relativi rapporti di lavoro, il ritardo nei pagamenti dovuti ad una società fornitrice e la mancanza di risposta al socio unico rispetto alle richieste di informazioni su tali temi gestori rappresentano, di per sé, vicende idonee a giustificare l’interruzione del rapporto fiduciario con l’amministratore, alla stregua del condivisibile orientamento secondo il quale la giusta causa per la revoca dello stesso, prevista dall’art. 2383 comma 3 c.c., può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall’incarico, ma anche in fatti che minino il pactum fiduciae, elidendo l’affidamento riposto al momento della nomina sulle sue attitudini e capacità, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di metterne in forse la correttezza e le attitudini gestionali (così Cass. n. 23381/2013).
L’onere probatorio concernente la dimostrazione dei fatti sui quali è fondata la revoca grava poi sulla società. In particolare, come precisato dalla pronuncia della Cassazione n. 2037/2018, le ragioni che integrano la giusta causa di revoca devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori. In tale ambito spetta alla società l’onere di dimostrarne la sussistenza, trattandosi di un fatto costitutivo della facoltà di recedere senza conseguenze risarcitorie.
Peraltro, ove gli amministratori revocati non contestino i fatti enunciati nella delibera di revoca, gli stessi, secondo il canone generale ex art. 115 c.p.c., non sono bisognosi di ulteriore dimostrazione.
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