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Possibile la ritrasmissione dell’UniEmens inviato senza codice sospensione

/ REDAZIONE

Mercoledì, 29 aprile 2020

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L’INPS, con il messaggio n. 1789/2020, fornisce chiarimenti alle aziende interessate alla sospensione dei versamenti secondo quanto stabilito dal DL 18/2020 (Cura Italia) e dal DL 23/2020 (decreto liquidità), in ordine ai flussi UniEmens già inviati.

In particolare, le aziende che sospendono la contribuzione ai sensi dagli artt. 61, commi 2 e 5, e 62 comma 2 del DL 18/2020, e abbiano trasmesso il flusso UniEmens relativo al mese di febbraio 2020 senza aver indicato il codice importo da riferire alla sospensione (previsto dalla circ. n. 52/2020), potranno provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l’inserimento del codice e del relativo importo, modificando allo stesso tempo i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020.

Potranno modificare il flusso UniEmens anche i committenti obbligati al versamento della contribuzione alla Gestione separata, qualora abbiano già provveduto all’invio del flusso relativo al mese di febbraio 2020 senza l’indicazione del codice calamità relativo alla sospensione.

Invece, le aziende interessate alla sospensione di cui al DL 23/2020, i cui codici sono stati comunicati con il messaggio n. 1754/2020, che abbiano già inviato l’UniEmens relativo al mese di marzo 2020 senza il codice importo relativo alla sospensione, potranno provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale e contestualmente modificare i dati dichiarativi entro la data del 20 maggio 2020. Stesso discorso per le aziende committenti obbligate al versamento della contribuzione alla Gestione separata. Se hanno già provveduto all’invio del flusso UniEmens relativo al mese di marzo 2020 senza aver indicato il codice calamità relativo alla sospensione, esse potranno provvedere alla modifica del flusso UniEmens.

Decorsa la data del 20 maggio 2020, al fine di consentire la corretta gestione degli importi sospesi, dovranno essere inviati flussi di variazione della denuncia aziendale senza la valorizzazione del “tipo regolarizzazione”.

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