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Omesso deposito di scritture contabili anche senza invito formale

/ REDAZIONE

Giovedì, 30 aprile 2020

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La Cassazione, nella sentenza n. 12929/2020, ha precisato che il reato previsto dagli artt. 220 e 16 comma 2 n. 3 del RD 267/1942 sussiste qualora, entro ventiquattro ore dalla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, il fallito non ottemperi all’ordine di deposito dei bilanci e delle scritture contabili contenuto nella stessa sentenza.

Deve escludersi che per la configurabilità del reato sia necessaria una espressa richiesta ovvero un invito al deposito da parte degli organi della procedura concorsuale, trattandosi di obbligo imposto dalla legge rispetto al quale non si configura l’inevitabilità dell’errore sulla legge penale quando l’agente svolga una attività in uno specifico settore nel cui contesto ha il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente.

La fattispecie integra un reato omissivo proprio, la cui consumazione si risolve nell’inadempimento all’obbligo di legge, ad effetti solo eventualmente permanenti; con la conseguenza che l’eventuale consegna postuma della contabilità non assume efficacia interruttiva di una condotta permanente, bensì rileva in ordine ai profili circostanziali del fatto.

Nella sentenza n. 12933/2020, inoltre, la Cassazione ha anche precisato che il reato in questione, così come il delitto di bancarotta documentale semplice, devono ritenersi assorbiti dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili, qualora i fatti addebitati abbiano ad oggetto le medesime scritture contabili; ciò in quanto, a fronte dell’omogeneità della struttura e dell’interesse sotteso alle predette figure di reato, prevale la fattispecie più grave connotata dall’elemento specializzante del dolo specifico.

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