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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL «Rilancio»

/ REDAZIONE

Mercoledì, 20 maggio 2020

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È stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 21 della Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio, il DL n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. DL “Rilancio”), in vigore dalla stessa data.

Il testo finale del provvedimento conferma il differimento al 16 settembre 2020 del termine per effettuare, in un’unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020; in alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020.
Inoltre, i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 “solare” sono esclusi dall’obbligo di versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell’acconto IRAP 2020; rimane fermo il versamento dell’acconto dovuto per il 2019.

Sono rifinanziate per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020.

Per imprese, anche agricole, e titolari di reddito di lavoro autonomo (con numeri estremamente limitati) viene previsto un contributo a fondo perduto.
È incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, nel caso le spese siano sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

Viene poi riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Confermato anche quanto contenuto nelle ultime bozze con riferimento al credito d’imposta sulle locazioni. Il credito d’imposta è commisurato all’importo dei canoni versati nei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione.

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