Disciplina del credito fondiario interferente con il fallimento
Il riconoscimento del «privilegio processuale» non incide sulle regola della par condicio creditorum
Nell’ambito dei rapporti tra l’esecuzione individuale e quella concorsuale continua a creare non pochi problemi di interpretazione la presenza di un credito assistito dal c.d. privilegio fondiario, che si sostanzia, tra gli altri, nella possibilità concessa all’istituto di credito di conseguire il risultato dell’assegnazione anticipata, seppur a titolo provvisorio, della somma ricavata dalla vendita forzata.
Attribuzione che si risolve, per effetto delle previsioni recate dall’art. 52 del RD 267/42, in un mero “privilegio processuale” che, tuttavia, non incide sulle regole della par condicio creditorum, con la conseguenza che anche il creditore “fondiario” è tenuto, al pari di tutti gli altri creditori che vogliano partecipare al concorso, ...