Senza vincolo lavorativo invocabile la responsabilità extracontrattuale per i danni
Il riferimento è agli articoli 2043 e 2051 c.c., ferma restando la necessità di provare il nesso causale tra danno e condotta dell’azienda
Nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore, durante l’esecuzione della prestazione, potrebbe subire un danno da cose che il datore di lavoro abbia in custodia. In tali ipotesi il datore di lavoro medesimo sarà responsabile, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2087 e 2051 c.c., per i danni cagionati al dipendente dalla cosa, a condizione, però, che venga accertato il nesso causale tra danno e ambiente di lavoro.
L’onere di provare tale rapporto causale incombe sul lavoratore danneggiato. Se adempiuto, sorge una presunzione di colpa in capo al datore di lavoro, il quale, oltre agli obblighi di natura contrattuale derivanti dall’art. 2087 c.c. in materia di sicurezza del luogo di lavoro, ha altresì l’obbligo di vigilare e controllare
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