Equo indennizzo per recesso d’azienda non compensabile con canoni pregressi
Il credito da indennizzo sorge per effetto del recesso dopo la dichiarazione di fallimento
Secondo la Cassazione n. 10869/2020, il credito da equo indennizzo per il recesso dal contratto di affitto d’azienda esercitato dal curatore fallimentare, ex art. 79 del RD 267/42, non è anteriore al fallimento e non può essere compensato con i crediti per canoni pregressi non versati, in assenza del requisito della preesistenza di entrambi crediti all’apertura della procedura (art. 56 del RD 267/42).
Nel caso di specie, il Tribunale rigettava l’opposizione allo stato passivo del fallimento proposta dalla curatela fallimentare di un’altra società, ai fini dell’ammissione in prededuzione del credito a titolo di equo indennizzo per il recesso del curatore fallimentare della concedente dal contratto di affitto di azienda stipulato con l’affittuaria.
Il Tribunale, ...
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