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Indebita compensazione anche per crediti di anni diversi da quello del debito

L’essenza della condotta è il ricorso a un istituto applicato nonostante l’assenza di un valido titolo di credito opponibile in compensazione

/ REDAZIONE

Venerdì, 19 giugno 2020

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La Cassazione, nella sentenza n. 18459/2020, ha precisato che la fattispecie di indebita compensazione, di cui all’art. 10-quater del DLgs. 74/2000, è configurabile anche a fronte di crediti compensati non afferenti al medesimo periodo di imposta del debito erariale.

La ratio della norma citata è quella di sanzionare quei comportamenti diretti a evitare il pagamento dell’imposta dovuta attraverso l’indebito ricorso al meccanismo della compensazione, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/1997. L’intento perseguito è, dunque, quello di sanzionare la condotta omissiva supportata dalla redazione di un documento idoneo a prospettare una compensazione che non avrebbe potuto avere luogo, in particolare per l’inesistenza o la non spettanza del credito; dovendosi, quindi,

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