Consiglieri non esecutivi di società bancarie con obbligo di monitoraggio
Sono compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio
I consiglieri non esecutivi delle società bancarie hanno il dovere di agire informati (ex artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c.) e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da esercitare efficacemente una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi.
Con il principio così espresso nella sentenza n. 13150 depositata ieri, la Cassazione ha confermato la responsabilità del presidente del CdA di un noto istituto di credito per “manipolazione del mercato” (art. 187-ter del TUF), integrato dalla diffusione, attraverso la pubblicazione di relazione semestrale sottoscritta dallo
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