Il diniego espresso successivo non intacca il silenzio rifiuto
Se non c’è ancora il processo bisogna però impugnare il diniego espresso
Nei processi che originano da istanze di rimborso di somme indebitamente pagate, in relazione ai termini per il ricorso, si assiste a una dicotomia:
- se il diniego è espresso, bisogna ricorrere entro i consueti sessanta giorni dalla data di notifica del diniego;
- se, come sancisce l’art. 21 del DLgs. 546/92, l’ente impositore non risponde nei novanta giorni successivi alla domanda di rimborso, si forma il silenzio-rifiuto, e il ricorso va presentato entro i ben più ampi termini di prescrizione.
Può succedere che, formatosi il silenzio-rifiuto, sopravvenga un diniego espresso: in questo caso, se non è già stato presentato ricorso contro il silenzio-rifiuto, non ci sono dubbi sul fatto che, anche a titolo prudenziale, sia necessario ricorrere nei sessanta giorni contro il diniego espresso.
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