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IL CASO DEL GIORNO

Il diniego espresso successivo non intacca il silenzio rifiuto

/ Alfio CISSELLO

Giovedì, 2 luglio 2020

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Nei processi che originano da istanze di rimborso di somme indebitamente pagate, in relazione ai termini per il ricorso, si assiste a una dicotomia:
- se il diniego è espresso, bisogna ricorrere entro i consueti sessanta giorni dalla data di notifica del diniego;
- se, come sancisce l’art. 21 del DLgs. 546/92, l’ente impositore non risponde nei novanta giorni successivi alla domanda di rimborso, si forma il silenzio-rifiuto, e il ricorso va presentato entro i ben più ampi termini di prescrizione.

Può succedere che, formatosi il silenzio-rifiuto, sopravvenga un diniego espresso: in questo caso, se non è già stato presentato ricorso contro il silenzio-rifiuto, non ci sono dubbi sul fatto che, anche a titolo prudenziale, sia necessario ricorrere nei sessanta giorni contro il diniego espresso.

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