Lo split year opera come ulteriore tie breaker rule
L’Agenzia conferma la sua ricostruzione circa il ruolo del frazionamento del periodo d’imposta
Lo split year di fonte convenzionale opera come tie breaker rule specifica e, quindi, solo ove presente, presupponendo, come tale, una residenza fiscale anche italiana della persona fisica, ai sensi, in particolare, dell’art. 2 comma 2 del TUIR: è questo il composito principio espresso da tempo dall’Agenzia delle Entrate ai fini dei trasferimenti di residenza in corso d’anno e confermato con la risposta a interpello n. 171/2020.
Procedendo con ordine, le Convenzioni contro le doppie imposizioni conformi al modello OCSE, una volta affidato agli ordinamenti interni ai due Stati, all’art. 4 par. 1, il compito di definire i requisiti sulla cui base una persona può essere considerata ivi fiscalmente residente, intervengono in modo più deciso sul tema della doppia residenza ...
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