Ricorso per il fallimento e decreto di convocazione con notifica «speciale»
Semplificazione del procedimento in ambito concorsuale rispetto al modello ordinario
In base all’art. 15 comma 3 del RD 267/42, il ricorso per la dichiarazione di fallimento e il decreto di convocazione sono notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo PEC del debitore risultante dal Registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti. L’esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all’indirizzo PEC del ricorrente.
Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell’art. 107 comma 1 del DPR 1229/59, presso la sede risultante dal Registro delle imprese. Se non può essere realizzata con questa modalità, la notificazione è compiuta con il ...
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