Niente esenzioni per le prestazioni dei fisici medici
I fisici specialisti in fisica medica non sono annoverabili fra i soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del TULS, né fra le categorie individuate dal DM 17 maggio 2002; conseguentemente le prestazioni eseguite da costoro non possono beneficiare dell’esenzione da IVA ex art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72. È questo il chiarimento contenuto nella risposta a interpello n. 208, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate.
Il fisico medico, iscritto all’Ordine dei Chimici e dei Fisici (come previsto dall’art. 8 della L. 3/2018), può esercitare la propria attività nelle strutture sanitarie, conformemente a quanto disposto dal DLgs. 502/92 (disposizione con la quale si è provveduto al riordino della disciplina in materia sanitaria) e dalla norma sulla protezione delle persone esposte a “radiazioni ionizzanti” a scopo medico (DLgs. 187/2000). Il titolo si acquisisce grazie alla frequenza di un corso di laurea – Magistrale – in Fisica e ad un ulteriore percorso triennale di specializzazione in Fisica medica.
L’art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/73 dispone che siano esenti da IVA le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, (…), ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”.
Quand’anche sussistesse per le prestazioni in esame, il presupposto oggettivo, non potrebbe invece ritenersi presente, a parere dell’Agenzia delle Entrate, il requisito soggettivo.
L’art. 99 del TULS richiamato dall’art. 10 del DPR 633/72, sancisce, infatti, che deve essere soggetto a vigilanza “l’esercizio della medicina e chirurgia, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata”.
La professione di fisico medico non potrebbe peraltro neppure comprendersi fra quelle elencate nel DM 29 marzo 2001 (ritenute esenti in forza di quanto disposto dal DM 17 maggio 2002). Rientrano, infatti, in tale elenco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, tecnici sanitari di radiologia medica, ecc…
L’assenza del presupposto soggettivo rende, quindi, impossibile, secondo quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria, l’applicabilità dell’esenzione IVA.
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