Niente sostitutiva per i pensionati esteri ai cittadini italiani mai iscritti all’AIRE
L’Agenzia ha fornito chiarimenti sul regime opzionale disciplinato dall’art. 24-ter del TUIR
La circolare n. 21 di ieri, 17 luglio 2020, ha analizzato il regime opzionale di imposizione sostitutiva del 7% per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nei piccoli Comuni del Mezzogiorno (nonché nei Comuni rientranti tra quelli colpiti da eventi sismici e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016), disciplinato dall’art. 24-ter del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate precisa, in primo luogo, che possono accedere al beneficio i soggetti titolari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni a essi equiparati erogati da soggetti esteri; sono, quindi, esclusi i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia (già con risposta a interpello
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