Smart working «semplificato» oltre il 31 luglio in dubbio
L’applicazione delle procedure semplificate dipende dall’eventuale proroga dello stato di emergenza
In linea con le disposizioni dei DPCM adottati nei mesi scorsi, l’art. 90, comma 4 del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020) dispone che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura “semplificata” attualmente in uso, sino alla fine dello stato di emergenza attualmente fissata al 31 luglio 2020 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.
Il riferimento della norma alla data del 31 dicembre 2020, spiega il Ministero del Lavoro con una FAQ pubblicata sul proprio sito istituzionale, è da intendersi come limite massimo di applicazione della procedura di cui sopra, nel caso di proroghe allo stato di emergenza.
Pertanto, in caso di mancata proroga ...
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