Legittimo affidamento non invocabile in caso di condono tributario
Gli uffici impositori non possono pronunciarsi sull’ammissibilità a definizioni dei rapporti
Il principio del legittimo affidamento, trovando origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., espressamente richiamati dall’art. 1 del medesimo statuto, è da considerarsi immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto (ex multis, Cass. 6 ottobre 2006 n. 21513 e 13 maggio 2009 n. 10982)
Esso è stato reso esplicito in materia tributaria dall’art. 10, comma 2 dello Statuto dei diritti del contribuente e la sua applicazione comporta l’esclusione dell’applicazione delle sanzioni e degli interessi moratori qualora il contribuente si sia uniformato a indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate, oppure il suo comportamento risulti posto
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