Contribuenti forfetari senza ritenuta sulle ristrutturazioni
Possibile chiedere a banche e uffici postali l’esenzione dalla ritenuta d’acconto sui bonifici per recupero edilizio e riqualificazione energetica
Il regime forfetario per gli autonomi di cui all’art. 1 comma 54 e seguenti L. 23 dicembre 2014 n. 190 prevede il non assoggettamento alla ritenuta d’acconto per i ricavi e compensi percepiti.
A tal fine, per evitarne l’applicazione, i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione al committente dalla quale risulti che il reddito è assoggettato a imposta sostitutiva.
Nel caso in cui le ritenute siano operate, sia per l’assenza della dichiarazione che per errore del sostituto d’imposta, il contribuente in regime forfetario può alternativamente scomputarle dall’imposta sostitutiva, indicandole nel rigo RS40 del modello REDDITI, oppure richiederle a rimborso con le modalità di cui all’art. 38 del DPR 602/73.
In caso di inserimento in dichiarazione
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