Con notevole inadempimento scatta il licenziamento per scarso rendimento
La giurisprudenza ha individuato una serie di indici la cui esistenza costituisce prova dello scarso rendimento del lavoratore
La Cassazione è tornata recentemente a pronunciarsi sulla questione dello scarso rendimento quale motivo di licenziamento (Cass. n. 13625/2020). Conformandosi al proprio prevalente indirizzo, la Suprema Corte ha dichiarato legittimo un licenziamento irrogato a causa di molteplici errori e trascuratezze nella redazione del piano finanziario della società, mansione attribuita al lavoratore già in sede di assunzione e divenuta centrale all’esito di apposita formazione professionale.
Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello ha correttamente ritenuto la sussistenza del giustificato motivo soggettivo, avendo riscontrato un difetto di diligenza ed una incapacità rilevanti sotto il profilo di un’affidabile resa lavorativa, considerando provata la presenza di errori e gravi imperfezioni
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