Per gli strumenti finanziari prevale la «diversa» qualificazione fiscale
È controverso se l’art. 5 del DM 8 giugno 2011 operi non solo ai fini IRES ma anche ai fini IRAP
Ai fini IRES, in caso di disallineamento tra la qualificazione di uno strumento finanziamento IAS/IFRS compliant (in termini di equity/debt) e la qualificazione fiscale dello stesso (similare alle azioni/obbligazioni), prevale la qualificazione fiscale in applicazione dell’art. 5 del DM 8 giugno 2011. Ciò comporta, nel caso di uno strumento finanziario contabilizzato come equity in base allo IAS 32, ma che presenta le caratteristiche per essere qualificato quale similare alle obbligazioni ai fini fiscali a norma dell’art. 44 del TUIR, la deducibilità degli interessi passivi generati dallo strumento nei limiti stabiliti dall’art. 96 del TUIR, anche se imputati a patrimonio netto in conformità agli standard contabili internazionali. Tale impostazione, già sancita dalla risoluzione
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