Imposte correlate a componenti positivi di reddito deducibili per competenza
L’AIDC conferma inoltre la deducibilità per competenza degli oneri accessori di componenti negativi
La norma di comportamento n. 210, approvata dalla Commissione Norme di Comportamento dell’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (AIDC), conferma che le imposte (diverse dalle imposte sui redditi e da quelle per le quali è prevista la rivalsa) sono deducibili per competenza se sono strettamente correlate a componenti positivi di redditi o, alternativamente, sono oneri accessori di componenti negativi di redditi.
A norma dell’art. 99 del TUIR le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, sono indeducibili mentre le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento.
Ciò premesso, l’AIDC esamina le casistiche in cui, in deroga al principio di deducibilità per cassa, opera quello di
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