Certificazione solo per enti bilaterali «leader»
Il concetto di sindacato comparativamente più rappresentativo presuppone una selezione comparativa basata sull’effettiva capacità di rappresentanza
Il provvedimento di certificazione del contratto di appalto non produce gli effetti tipici, previsti dall’art. 79 comma 1 del DLgs 276/2003, qualora “l’ente bilaterale”, di cui all’art. 2, comma 1 lett. h) del medesimo DLgs., presso cui la stessa è avvenuta, non sia costituito da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro per ciascuna parte “comparativamente più rappresentative”. Questo è il principio con il quale il Tribunale di Trento, con la sentenza n. 128/2020, ha rigettato il ricorso presentato avverso un accertamento dell’Ispettorato del lavoro (INL).
Più in particolare l’organo ispettivo aveva proceduto, pur in presenza del citato provvedimento di certificazione, a comminare le sanzioni previste per l’illiceità ...
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