ACCEDI
Venerdì, 9 maggio 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Certificazione solo per enti bilaterali «leader»

Il concetto di sindacato comparativamente più rappresentativo presuppone una selezione comparativa basata sull’effettiva capacità di rappresentanza

/ Mario PAGANO

Lunedì, 21 settembre 2020

x
STAMPA

download PDF download PDF

Il provvedimento di certificazione del contratto di appalto non produce gli effetti tipici, previsti dall’art. 79 comma 1 del DLgs 276/2003, qualora “l’ente bilaterale”, di cui all’art. 2, comma 1 lett. h) del medesimo DLgs., presso cui la stessa è avvenuta, non sia costituito da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro per ciascuna parte “comparativamente più rappresentative”. Questo è il principio con il quale il Tribunale di Trento, con la sentenza n. 128/2020, ha rigettato il ricorso presentato avverso un accertamento dell’Ispettorato del lavoro (INL).

Più in particolare l’organo ispettivo aveva proceduto, pur in presenza del citato provvedimento di certificazione, a comminare le sanzioni previste per l’illiceità ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU