Conferimento dell’usufrutto su partecipazioni escluso dal realizzo controllato
Il principio si ritiene applicabile anche al regime di scambio e conferimento di partecipazioni «qualificate» ex art. 177, comma 2-bis del TUIR
Con la risposta a interpello n. 381, l’Agenzia delle Entrate conferma la propria impostazione sull’ambito di applicazione del regime del conferimento di partecipazioni “a realizzo controllato” disciplinato dall’art. 177 commi 2 e 2-bis del TUIR in merito al conferimento del solo diritto di usufrutto sulla partecipazione.
Il caso di specie riguarda un contribuente che intende riorganizzare le partecipazioni di un ramo familiare mediante il conferimento dell’usufrutto detenuto sulle azioni di una società a una società di nuova costituzione interamente partecipata dal conferente.
Ai fini del calcolo del reddito del soggetto conferente (anche non imprenditore), il regime del “realizzo controllato” consente di valutare le azioni o le quote ricevute a ...
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