Cassazione fuori rotta sulla detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti
La Suprema Corte legittima l’indetraibilità in base a presunzioni «super semplici»
Con la recente pronuncia n. 19647/2020, la Cassazione torna su un grande classico delle contestazioni IVA, ovverosia l’indetraibilità per operazioni soggettivamente inesistenti – laddove l’effettivo fornitore dei beni non coincide con il soggetto che ha emesso il documento fiscale – con una motivazione confermativa del diniego di detrazione, il cui tenore, tuttavia, suscita ben più di qualche perplessità.
Il caso riguardava una società italiana attiva nel commercio di veicoli, che aveva acquistato vetture di provenienza comunitaria tramite l’intermediazione di un operatore italiano, in seguito risultato aver agito in evasione totale d’imposta: secondo il Fisco, la società non avrebbe dimostrato di aver adoperato l’ordinaria diligenza e, quindi, la legittima inconsapevolezza
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